Art. 30.

      1. Ai fini della stipulazione dell'intesa, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione religiosa interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 31.
      2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.